Le differenze tra proroga contrattuale e proroga tecnica e tra proroghe e rinnovo del contratto pubblico.

Con la sentenza n. 1243 del 23 ottobre 2023, la Sezione II del TAR Puglia, sede di Bari, torna sulla distinzione tra proroga contrattuale e proroga tecnica di un contratto di appalto.

Chiarisce il TAR che la proroga contrattuale “trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto”, risolvendosi, così, in “una circostanza negoziale già preventivata dall’Amministrazione e dall’operatore economico contraente”, mentre invece la proroga tecnica “ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, sussiste nel caso in cui la durata del contratto venga modificata dall’Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, la quale deve essere bandita prima dell’originaria scadenza contrattuale”.

A conferma di ciò si pone, secondo il TAR, l’art. 120, comma 11 del nuovo Codice dei contratti, il quale attribuisce alla proroga tecnica “una collocazione autonoma e sganciata dalla proroga conseguente all’esercizio dell’opzione”, legittimandone l’utilizzo “purché concorrano una serie di condizioni “limitative” già emerse nell’interpretazione giurisprudenziale: essa viene essenzialmente circoscritta a ipotesi eccezionali, in cui sussistano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di gara; deve avere una durata commisurata al tempo strettamente necessario per giungere a tale conclusione; deve essere giustificata alla luce del fatto che l’interruzione delle prestazioni potrebbe determinare situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l’igiene pubblica o ancora un grave danno dell’interesse pubblico”.

Sulla base della costante giurisprudenza il TAR ribadisce, infine, che la proroga tecnica, ma il ragionamento vale anche per la proroga contrattuale, dev’essere distinta dal rinnovo del contratto pubblico. Quest’ultimo, infatti, “si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario”. Di contro, la proroga si realizza “allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto originario”.

Tommaso Di Nitto

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