L’ANAC emana il nuovo regolamento in materia di pareri di precontenzioso.

Con delibera n. 267 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla GU del 30 giugno 2023 n. 151 l’ANAC ha adottato il nuovo regolamento che disciplina il procedimento per l’adozione dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 220 del D.lgs. 36/2023 e che consta complessivamente di 19 articoli.

All’art. 4 il Regolamento definisce l’ambito oggettivo di applicazione. La disposizione si segnala, perché – oltre a ribadire che i pareri sono espressi su questioni insorte tra le parti interessate durante lo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento di un contratto di lavori, servizi e forniture – in attuazione dell’art. 220, comma 4, del nuovo Codice dei contratti individua i casi in cui il parere può essere emesso anche per la risoluzione delle controversie insorte durante la fase esecutiva del contratto.

La norma prevede, infatti, che l’emissione del parere è consentita “nei soli casi in cui è previsto l’esercizio di un potere autoritativo da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente”, in relazione alle seguenti fattispecie: i) divieto di rinnovo tacito dei contratti; ii) clausola di revisione del prezzo ed il relativo provvedimento applicativo; iii) modifiche contrattuali apportate senza una nuova procedura di affidamento in assenza dei presupposti legittimanti; iv) diniego di autorizzazione al subappalto.

Interessante è anche l’art. 12 che disciplina la tempistica entro la quale la stazione appaltante o l’ente concedente devono comunicare all’Autorità la decisione di conformarsi o meno al parere reso. È richiesta una motivazione puntuale nel caso in cui la decisione della stazione appaltante sia nel senso di non adeguarsi al parere. Dalla ricezione del provvedimento motivato della stazione appaltante di non adeguamento al parere reso decorrono i trenta giorni per la eventuale proposizione del ricorso da parte dell’ANAC.

Gianpaolo Ruggiero.

Comments are closed.