La disciplina applicabile alle gare pubbliche finanziate con le risorse del PNRR.

La sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, n. 5716 del 20 ottobre 2023 offre lo spunto per chiarire quale sia la disciplina applicabile ai contratti pubblici “finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR” successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

La questione è affrontata in modo esplicito dall’art. 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale prevede che “alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021”, che rinvia integralmente al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Secondo la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023 il dettato normativo “conferma, anche in vigenza del nuovo Codice, la specialità delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023”. Del medesimo avviso è il Supporto Giuridico dello stesso Ministero, che, con il parere n. 2153 del 19 luglio 2023, ha precisato ulteriormente che “le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al D.L. n. 77/2021 sono state introdotte solo al fine di consentire la rapida realizzazione delle opere”.

Su questa scia sembra porsi anche il TAR che, sia pure implicitamente, scrutinando una specifica censura avanzata dalla ricorrente, sembra confermare la “permanente vigenza dell’abrogato codice dei contratti, per le opere finanziate con fondi PNRR”.

Jacopo Asaro

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