La natura perentoria del termine di avvio del procedimento sanzionatorio dell’ANAC.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la recente sentenza, n. 5969 del 16 giugno 2023 ritorna sulla natura para giurisdizionale dei procedimenti sanzionatori (già sostenuta da ultimo da Cons. Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2023, n. 1761), ribadendo l’esigenza di una ragionevole durata degli stessi, nonché, in particolare, affermando la perentorietà del termine di avvio del procedimento rispetto ai fatti oggetto di contestazione.

La sentenza, dirimendo una controversia avente ad oggetto l’irrogazione di una sanzione da parte dell’ANAC nei confronti di una SOA, ha precisato che “l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti”, anche a tutela dell’interesse soggettivo della parte destinataria del provvedimento finale alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica.

Di conseguenza, la potestà sanzionatoria deve essere esercitata nei tempi previsti dalla norma o dal regolamento (come è nel caso dell’ANAC), in quanto non sarebbe ammissibile l’estensione e la dilatazione dei tempi stessi in contrasto con i principi del giusto procedimento e con i principi di tempestività della contestazione, di proporzionalità e ragionevolezza affermati dall’art. 6 della CEDU.

Su tali premesse, il Consiglio di Stato con la sentenza annotata ha ritenuta illegittima, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento ANAC, una sanzione irrogata dall’Autorità nei confronti di una SOA per non avere rispettato il termine perentorio di 60 giorni ivi previsti per l’inoltro della comunicazione di avvio del procedimento. Contrariamente, infatti, a quanto affermato dall’ANAC, la sentenza ha accertato che la documentazione e le notizie utili, fondanti la contestazione, fossero nella piena disponibilità dell’Autorità, a seguito delle comunicazioni periodicamente inviate, già da epoca di molto antecedente al dies a quo individuato dall’ANAC stesso per attivare il procedimento.

La sentenza ha precisato che le tradizionali garanzie del giusto procedimento devono ritenersi rafforzate nel caso di procedimenti sanzionatori di competenze delle Autorità amministrative indipendenti “in ragione della particolare configurazione strutturale-organizzativa delle stesse Autorithies, sottratte al circuito politico governo-parlamentare e, quindi, non sottoposte alla funzione di indirizzo politico dell’esecutivo.

   La pronuncia si segnala, infine, per il richiamo alla giurisprudenza non solo del Giudice amministrativo, ma anche della CEDU e della Corte costituzionale in merito alla natura del procedimento sanzionatorio.

Gianpaolo Ruggiero

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