Il sindacato del GA sulla VIA.
Con la sentenza n. 3649 del 6 marzo 2023 il TAR Lazio ritorna sui limiti che il sindacato giurisdizionale incontra nella valutazione di legittimità della VIA, adottata all’esito di un procedimento in cui “…l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti”.
Definita la VIA una “procedura amministrativa di supporto per l’autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera”, la sentenza precisa che il sindacato del giudice è ristretto, “nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità”. In particolare il G.A. deve vagliare “le possibili alternative alla soluzione proposta, ivi compresa l’alternativa di non realizzazione dell’intervento” (c.d. alternativa zero), comparando i benefici dell’opera” con “i potenziali impatti pregiudizievoli per l’ambiente”.
Il Tar Lazio, richiamando anche una recente decisione del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 1761/2022), ha specificato che il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali recanti la VIA: i) “deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti;” ii) “non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa;” iii) “deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi…” .
Jacopo Asaro
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