Controllo giudiziario a domanda e interdittiva antimafia.

La pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art 34 bis del d.lgs. 159/2011 non è causa di sospensione né del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, comma 10 del D.L. 24 giugno 2014 n 90.

È questo il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la recente sentenza del 13 febbraio 2023 n. 7, con la quale ha inteso dirimere la questione di diritto concernente i rapporti tra il giudizio di impugnazione dell’informazione antimafia interdittiva e il c.d. controllo giudiziario a domanda, previsto dall’art. 34 bis, comma 6, del d.lgs. 159/2011.

La sentenza ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, per cui la reiezione dell’impugnativa proposta avverso l’interdittiva antimafia non influisce sulla pendenza del controllo giudiziario a domanda.

L’Adunanza Plenaria è andata, dunque, di contrario avviso al parere espresso dall’ordinanza di deferimento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2022, n. 4578), che aveva sostenuto la tesi della sospensione necessaria del giudizio sull’impugnazione dell’informazione interdittiva.

Il principio affermato dall’Adunanza Plenaria si basa su un dato testuale e su una ragione di carattere sistematico. Quanto al dato testuale, secondo l’Adunanza Plenaria l’art. 34, comma 6, del d.lgs. 159/2011 non richiede che il giudizio di impugnazione contro l’interdittiva, “pendente il quale può essere chiesto il controllo giudiziario, tale rimanga per tutta la durata di quest’ultimo”. Sicché la reiezione dell’impugnativa avverso l’informazione antimafia interdittiva non comporta la cessazione del controllo giudiziario.

Ciò anche in relazione (ed ecco la ragione sistematica) della funzione risanatrice del controllo giudiziario “la quale muove dal presupposto accertato dal Prefetto in sede di informazione antimafia, ma si basa su un’autonoma valutazione prognostica del Tribunale della prevenzione penale che si propone di pervenire al suo superamento, quando il grado di condizionamento mafioso non sia considerato a ciò impeditivo.”

In questa prospettiva la funzione risanatrice tipica del controllo giudiziario “è destinata ad operare non solo in presenza di ipotesi di condizionamento mafioso, ma anche e con maggiore impellenza quando quest’ultimo non sia più in contestazione”, perché l’impugnativa avverso l’informazione interdittiva è stata respinta.

In definitiva, dunque, mentre il controllo giudiziario a domanda presuppone il rilascio dell’informativa antimafia interdittiva e non può essere richiesto e concesso ove il giudizio sull’impugnativa del provvedimento prefettizio sia stato già definito, la pendenza del controllo giudiziario a domanda non è causa di sospensione del giudizio sull’impugnativa del provvedimento interdittivo.

Gianpaolo Ruggiero

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