Sulle interdittive cosiddette “a cascata”.

Con sentenza n. 132 del 3 gennaio 2024, la Sezione Terza del Consiglio di Stato è tornata sul tema dei provvedimenti interdittivi antimafia, soffermandosi, in particolare, sullo “schema teorico delle interdittive cosiddette a cascata”, che si realizza ogni qual volta, data l’esistenza di rapporti commerciali o associativi tra una società sottoposta a misura interdittiva e un’altra non interdetta, “possa presumersi il contagio alla seconda impresa della mafiosità della prima” (cfr. in questo senso Cons. Stato sentenze n. 7674/2023 e n. 2953/2023), configurando un pericolo di condizionamento.

Il Consiglio di Stato evidenzia che “tale meccanismo presuntivo” può determinare l’adozione di un’informativa antimafia per la seconda impresa e la conseguente esclusione automatica della stessa dalla gara (ex art. 94 del nuovo codice appalti) solo se “la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano [in concreto] idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società”.

Perché si realizzi lo schema delle interdittive “a cascata” è quindi necessario che tra le imprese vi sia un rapporto caratterizzato da “stabilità, pregnanza e consistenza, tale che anche l’impresa formalmente estranea ai circuiti criminali possa ritenersi esposta al pericolo di condizionamento da parte degli stessi”.

Tuttavia, non è facile accertare l’effettivo realizzarsi dello schema: infatti, nella sentenza qui segnalata, nonostante l’esistenza di un rapporto di parentela tra gli amministratori delle due società coinvolte, aventi, peraltro, la stessa sede legale, è stato escluso il contagio tra le società medesime, data “l’assenza di elementi e indizi di possibile esposizione” idonei ad “assurgere al grado di consistenza necessario per potersi considerare sussistente un legame stabile e strutturato”.

Jacopo Asaro

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