La valutazione dei CAM nelle gare pubbliche.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 9398 del 2 novembre 2023, precisa  che le disposizioni in materia di Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), “lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti”, come desumibile anche dall’art. 34 del D.lgs. 50 del 2016.

Tali obblighi impongono, per un verso alla stazione appaltante di indicare nei documenti di gara i CAM che costituiscono criteri di valutazione delle offerte da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per altro verso agli operatori economici di rispettare le specifiche tecniche richieste allegando in sede di gara la documentazione utile a comprovare la conformità dei prodotti offerti ai CAM.

La sentenza ha osservato, pertanto, che la valutazione dei CAM deve ritenersi obbligata “già nell’ambito delle attività di valutazione delle offerte”, con la conseguenza che ove l’offerta tecnica risulti, come accaduto nel caso esaminato, incompleta in quanto mancante delle schede idonee a dimostrare la compatibilità dei prodotti offerti ai CAM deve discenderne l’esclusione dell’operatore economico dalla gara stessa.

In coerenza con tale principio, la sentenza chiarisce che “la verifica della effettiva erogazione della fornitura o servizio rispetto a quanto offerto in sede di gara” da eseguirsi anche in sede esecutiva “non consente di escludere, ma, anzi, di ritenere obbligato il controllo della conformità delle attrezzature ai CAM già nell’ambito delle attività di valutazione delle offerte”.

Il Consiglio di Stato ha precisato che le due fasi di valutazione rispondono a criteri diversi. Mentre in sede di gara la valutazione della conformità ai CAM ha la finalità di verificare la rispondenza dell’offerta ai criteri ambientali a tutela della par condicio dei partecipanti, il controllo in sede esecutiva di quanto dichiarato dal soggetto aggiudicatario mira ad accertare l’adempimento agli obblighi assunti con la propria offerta. In quest’ultimo caso l’eventuale inadempimento potrà essere sanzionato con il ricorso alle tutele civilistiche quali, ad esempio la diffida ad adempiere e la risoluzione in danno.

La pronuncia qui in esame si apprezza anche alla luce del vigente D.lgs. 36/2023 che, all’articolo 57 comma 2, dispone “Tali criteri – tra cui i CAM– sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Jacopo Asaro

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