Sul diritto all’assistenza dei passeggeri dei treni
Con la sentenza n. 9989/2022 il Consiglio di Stato interpreta l’art. 18 del regolamento CE 1371/2007, riconoscendo alle imprese ferroviarie la libertà di valutare le modalità con le quali adempiere all’obbligo di rendere effettivo il diritto all’assistenza riconosciuto dalla norma ai passeggeri dei treni in caso di ritardo maggiore di 60 minuti.
Come si legge nella pronuncia “il contenuto del diritto all’assistenza si sostanzia nella fornitura gratuita di pasti e bevande e nell’essere resi edotti circa l’esistenza del diritto all’assistenza e le modalità attraverso le quali esso viene assicurato”, fermo restando che “non esiste uno standard minimo del contenuto del diritto all’assistenza perché esso varia in base ad una serie di parametri (la disponibilità sul treno di pasti e bevande; i tempi di attesa; il disagio subito; la durata del ritardo; se esso si è verificato di giorno o di notte; la possibilità concreta di fornire assistenza)”.
Conseguentemente, le imprese ferroviarie hanno l’obbligo ma anche la libertà di soddisfare il diritto all’assistenza spettante ai passeggeri dei treni esaminando “ogni situazione caso per caso alla stregua di un criterio di ragionevolezza valutabile alla stregua di” tali parametri, con l’ulteriore conseguenza che per l’Art è impossibile censurare le modalità prescelte dalle imprese ferroviarie per rendere effettivo tale diritto, se ovviamente le modalità siano ragionevoli.
Secondo la sentenza, inoltre, queste conclusioni non mutano alla luce del regolamento UE 2021/782 che comincerà a trovare applicazione dal 7 giugno 2023, atteso che l’art. 20 del nuovo regolamento ha un contenuto analogo all’art. 18 del regolamento CE attualmente vigente.
Tommaso Di Nitto
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