Offerta economica: l’importanza delle cifre e delle lettere

Con la sentenza dell’8 novembre 2022, n. 9789 il Consiglio di Stato ha stabilito che, nelle procedure per l’affidamento di appalti pubblici, un’impresa partecipante vada esclusa dalla gara qualora risulti omessa l’indicazione – nel caso concreto richiesta dal disciplinare di gara – della percentuale di sconto offerto in cifre e lettere.

In particolare, nella sentenza viene specificato che “l’esclusione prevista dal disciplinare di gara per il caso di mancata indicazione della percentuale di sconto offerto in cifre e lettere non è contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, nella misura in cui la clausola in oggetto conferisce certezza al contenuto dell’offerta”, essendo inoltre richiamata la regola, pacificamente espressa in giurisprudenza, per cui “il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non può dirsi violato a fronte di carenze gravi e insanabili dell’offerta economica” (Cons. St., sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529).

Per il Consiglio di Stato, dunque, la mancanza dell’offerta economica, al pari della carenza o assoluta incertezza di un suo elemento essenziale, comportano l’esclusione dell’impresa dalla procedura anche quando la legge di gara non preveda alcuna sanzione per tale omissione.

Antonio Lubrano

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