L’AUTOTUTELA IN MATERIA DI SCIA. LIMITI TEMPORALI.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3224 del 29 marzo 2023, chiarisce l’ambito temporale entro il quale l’amministrazione può ricorrere all’autotutela ove consumato il termine perentorio, di cui all’art. 19 comma 6-bis della legge n. 241/1990, per esercitare i poteri inibitori a seguito della proposizione della SCIA.
La sentenza specifica che in materia edilizia, una volta decorso il termine di 30 giorni dalla proposizione della SCIA, l’amministrazione competente, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 della L. n. 241/90, conserva sempre il potere di adottare i provvedimenti inibitori ovvero repressivi/sanzionatori previsti dal comma 6-bis della legge 241/1990. Tale potere, tuttavia, non è temporalmente illimitato, ma può essere esercitato “previa valutazione dell’esistenza delle condizioni previste per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies” della legge 241/1990”.
Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato il potere, sanzionatorio e/o repressivo, deve essere esercitato entro il termine massimo di diciotto mesi (Cons. Stato Sez. IV, 11-03-2022, n. 1737), salvo “nei casi in cui, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, il soggetto segnalante abbia rappresentato uno stato preesistente [….] diverso da quello reale.”
Sulla base di tali principi la sentenza ha ritenuto illegittimo l’operato di un’amministrazione comunale che ha esercitato poteri sanzionatori a titolo di autotutela a distanza di 5 anni dalla proposizione della SCIA, la quale, peraltro, conteneva una rappresentazione reale della situazione preesistente.
Jacopo Asaro
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