L’ampiezza dei poteri di vigilanza dell’ANAC.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 11200 del 22 dicembre 2022, si è espresso riguardo al rispetto, da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), del termine di centoventi giorni per l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici, stabilito dall’art. 213 del d.lgs. n. 50/2016 nonché dal Regolamento dell’Autorità del 29 marzo 2017.
Nel caso in esame l’ANAC, dopo aver rilevato gravi irregolarità e disfunzioni nell’esecuzione di un appalto, aveva invitato l’amministrazione e l’impresa appaltatrice a comunicarle le misure che intendessero adottare alla luce delle osservazioni evidenziate nella delibera, adottata tuttavia oltre il termine stabilito dalla disciplina; con tale delibera, inoltre, l’Autorità aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica per la rilevanza erariale e penale dei fatti.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la natura perentoria del suddetto termine concesso all’ANAC per la conclusione del procedimento, poiché la delibera in questione, oltre ad essere finalizzata all’esercizio di poteri conformativi, presentava un’ulteriore portata lesiva, vale a dire la trasmissione degli atti agli organi inquirenti.
Il Collegio ha affermato infatti che “la regola della natura ordinaria dei termini procedimentali non espressamente qualificati come perentori non è applicabile ai procedimenti che conducono all’adozione di provvedimenti lesivi o sanzionatori…”, aggiungendo inoltre che “rispetto ai procedimenti che conducono a conseguenze pregiudizievoli, i termini sono sempre perentori, a prescindere da un’espressa qualificazione normativa dei relativi provvedimenti, essendo la perentorietà imposta dal principio di effettività del diritto di difesa e dal principio di certezza dei rapporti giuridici”.
Antonio Lubrano
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