La nullità della notifica
Con la sentenza n. 10111/2022 il Consiglio di Stato, dando atto di un contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, chiarisce se sia nulla o inesistente la notifica effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di un ricorso giurisdizionale amministrativo volto a impugnare un provvedimento adottato da un ente pubblico ammesso al cosiddetto patrocinio facoltativo.
Secondo il Collegio “se … l’art.11 co.3 R.D. 1611/1933 sancisce la regola della nullità nei casi in cui la notifica pervenga all’Ente e non all’Avvocatura dello Stato che ne abbia il patrocinio obbligatorio, non può escludersi la medesima conclusione allorché nei casi di patrocinio facoltativo si provveda erroneamente alla notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato anziché presso la sede legale dell’Ente, tenuto conto che quest’ultimo può decidere di non avvalersi della difesa erariale soltanto con l’adozione di un’espressa e motivata delibera, in assenza della quale sarà rappresentato e difeso in giudizio proprio dall’Avvocatura dello Stato”.
Del resto, prosegue il Collegio, “soltanto … laddove manchi del tutto la connessione tra l’Avvocatura dello Stato e l’Ente destinatario della notifica potrà configurarsi l’inesistenza della notificazione, come ad esempio, qualora l’Amministrazione intimata sia un Ente locale”.
Tommaso Di Nitto
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