Accesso “difensivo” e tutela della privacy

Con la sentenza del 22 novembre 2022, n. 10277, il Consiglio di Stato si è nuovamente espresso sul rapporto tra il diritto di accesso finalizzato all’esercizio dei propri interessi in sede giurisdizionale e la tutela della riservatezza dei dati personali; al riguardo, la pronuncia ha tracciato una distinzione tra la riservatezza “semplice” (riguardante diritti come la protezione dei dati finanziari ed economici), rispetto alla quale l’interesse alla difesa si ritiene tendenzialmente prevalente, e la riservatezza “rafforzata” (nella cui categoria rientrano i dati “sensibili” e “supersensibili”), in ordine alla quale invece «l’interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango».

Il Consiglio di Stato, inoltre, soffermandosi sul profilo della valutazione cui l’Amministrazione è tenuta riguardo al caso concreto, ha dato seguito all’orientamento già espresso dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 4 del 2021, secondo la quale si esclude che per la sussistenza di un diritto di accesso “difensivo” «possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive poiché l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l’appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa».

Antonio Lubrano

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