La legittimazione ad agire e l’interesse alla conservazione di determinati standard nell’istruzione scolastica destinata ai figli minori

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 2800 del 20 dicembre 2022, ha affermato che, qualora sussista “l’interesse alla conservazione di determinati standard nell’istruzione scolastica destinata ai proprio figli minori”, i genitori sono legittimati ad impugnare gli atti della pubblica amministrazione che potrebbero determinare “un potenziale “scadimento” di tale istruzione – e ciò nella misura più ampia possibile, connessa dunque anche alla corretta individuazione degli spazi in cui si svolge l’attività didattica – rispetto al livello acquisito e “promesso in sede di prima iscrizione”.

Il principio è stato enunciato all’esito del giudizio relativo all’impugnazione, da parte di alcuni genitori di alunni della scuola media per ciechi di via Vivaio in Milano, delle determinazioni del Comune di spostamento del plesso scolastico in una nuova sede.

Il TAR ha rilevato che, seppur non sussistendo, prima facie, un “collegamento giuridico diretto tra l’interesse perseguito dai ricorrenti” (ossia l’interesse a conservare per i propri figli la possibilità di frequentare un istituto con caratteristiche logistiche pari a quelle della precedente scuola) “e la necessità per il Comune di non prorogare un rapporto contrattuale divenuto eccessivamente oneroso”, vi è comunque legittimazione ad agire in quanto dette determinazioni del Comune sono risultate essere l’unico atto amministrativo impugnabile per i ricorrenti.

Tale legittimazione deriva, infatti, da una censurabile mancanza di “previa programmazione e valutazione dell’equiparabilità dei due locali scolastici, volta in via preventiva a garantire agli utenti già iscritti all’istituto in questione, al momento della decisione di trasferirlo, gli stessi standard di specialità esistenti al momento della loro iscrizione”.

Pietro De Sio

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