La decadenza della dirigenza fiduciaria
Con il parere n. 1979/2022, la Prima Sezione del Consiglio di Stato interpreta l’art. 19, comma 8 del d.lgs n. 165/2001, ritenendo che l’Autorità di Governo che non intenda rinnovare gli incarichi di Segretario generale di ministeri o di Capo Dipartimento non debba necessariamente attendere lo spirare del termine di novanta giorni previsto dalla norma.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la cosiddetta dirigenza fiduciaria, in ragione del rapporto istituzionale diretto e non mediato che la lega all’organo politico, è connotata da uno statuto differenziato rispetto a quello proprio della dirigenza professionale, che, se giustifica, secondo la pacifica giurisprudenza costituzionale, l’applicazione del sistema delle spoglie, non può impedire la libera recedibilità dal rapporto di lavoro anche prima del decorso del termine di novanta giorni previsto dall’art. 19, comma 8 del testo unico sul pubblico impiego.
Del resto, sottolinea ancora il Consiglio di Stato, la consapevolezza del dirigente fiduciario di assumere un incarico dipendente dalla durata in carica del Governo esclude che la formulazione dell’art. 19, comma 8 “valga a riconoscere una posizione giuridica tutelata – se si vuole un affidamento – alla conservazione della posizione per i novanta giorni successivi al voto di fiducia”.
Tommaso Di Nitto
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