Il carattere eccezionale della “perenzione ultraquinquennale”.
Il TAR Lazio, Sez, III ter con la sentenza n. 2040/2023, ha precisato le differenze esistenti tra la perenzione ordinaria di cui all’articolo 81 c.p.a. e la perenzione ultra-quinquennale di cui all’articolo 82 c.p.a.
In particolare, il TAR ricorda che mentre nella perenzione ordinaria “…l’impulso processuale è riconosciuto a tutte le parti mediante presentazione di un atto di procedura…”,nella perenzione ultraquinquennale il carattere eccezionale dell’istituto comporta che “la dichiarazione di persistente interesse è riservata in maniera esplicita solo alla parte ricorrente”. Inoltre, se nella perenzione ordinaria è sufficiente che l’istanza di fissazione dell’udienza sia firmata dal legale costituito, nel caso della perenzione ultraquinquennale, per aversi una valida manifestazione di volontà nel senso della prosecuzione del giudizio, occorre che sia rispettato l’onere della doppia sottoscrizione, “avendo la legge introdotto una peculiare fattispecie di atto processuale a firma congiunta del difensore e del ricorrente”.
E ciò perché la domanda di fissazione di udienza prevista dall’art. 82, comma 1, c.p.a. ha “lo scopo di verificare l’effettiva permanenza dell’interesse alla pronuncia sul ricorso in capo alla parte che ha conferito la procura al difensore, in considerazione del lungo tempo decorso … funzionale alla riduzione dell’arretrato mediante immediata definizione dei giudizi per i quali non via sia più interesse”.
Di conseguenza, secondo il TAR l’istanza di fissazione di udienza priva della sottoscrizione della parte non è idonea a manifestare la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio e, dunque, a evitare l’estinzione del giudizio per perenzione ai sensi dell’art. 82 c.p.a.
Sempre secondo il TAR, inoltre, l’estinzione del giudizio, essendo una conseguenza automatica dell’inerzia della parte che ha omesso di compiere validamente l’atto di impulso processuale posto a suo carico, non può essere nemmeno evitata con la dichiarazione resa in udienza dal difensore volta a chiedere l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
È interessante rilevare, infine, come il TAR abbia precisato che in caso di ricorso collettivo l’istanza di fissazione sottoscritta solo da alcune delle parti è sufficiente a impedire il verificarsi della causa estintiva della perenzione.
Jacopo Asaro
Comments are closed.