Gli incarichi esterni dei professori universitari a tempo pieno
Con il parere del 23 novembre 2022, n. 262, espresso su richiesta del ministero dell’università e della ricerca, nel corso di una procedura di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la prima sezione del Consiglio di Stato ha concluso che, sulla base delle norme di legge “per come risultano dal coordinamento fra l’art.13, primo comma, n.10 del d.P.R. n. 382 del 1980 e l’art.6, comma 10, secondo periodo, della l. n.240 del 2010” e delle conformi disposizioni regolamentari dell’Università avverso la quale il ricorso è stato proposto, “si deve […] pacificamente ritenere che ai docenti in regime di impegno a tempo pieno sia consentito svolgere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”. Si tratta, infatti, di uno di quei casi nei quali il docente deve ottenere solamente la “previa autorizzazione del Rettore per i profili concernenti il quomodo dell’incarico, ossia la sua compatibilità con le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’Università e l’assenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l’Ateneo”.
Nel caso di specie, quindi, dopo aver accolto la domanda di sospensiva, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso proposto da un professore a tempo pieno per l’annullamento dell’atto con il quale l’Università di appartenenza gli aveva negato l’autorizzazione a svolgere l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una fondazione qualificata dal suo stesso statuto “ente morale senza fine di lucro riconosciuto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 (….), come istituzione di alta cultura e ricerca”.
Giulio Vesperini
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