Due principi riguardanti le procedure di chiamata di un posto di professore universitario.
Con la sentenza 27 dicembre 2022, n. 1369, la I sezione del TAR Brescia, chiamata a giudicare circa la legittimità di una procedura di chiamata per la copertura di un posto da professore di seconda fascia bandita dall’Università di Bergamo, ha ribadito due importanti orientamenti giurisprudenziali.
In primo luogo, ha dichiarato l’illegittimità dell’intera procedura concorsuale, perché l’Università in questione, da un lato, ha riprodotto nel bando il testo originario dell’art. 18, c. 4, l. n. 240/2010, e, in questo modo, operato un rinvio recettizio alla norma che vincola l’ateneo a non ammettere alla procedura “coloro che nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli Studi di Bergamo”; dall’altro, ha disapplicato quella norma, ammettendo alla procedura un docente a contratto presso la stessa Università. L’amministrazione ha motivato la propria decisione con l’argomentazione secondo la quale, alla data di pubblicazione del bando stesso, l’art. 18, c. 4, l. n.240/2010 era già stato modificato dall’art. 19, c. 1, lett. d), d.l. n.76/2020, “nel senso di limitare la preclusione all’accesso alle procedure concorsuali ‘riservate agli esterni’ ai soli professori ordinari di ruolo, ai professori associati di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato, ai ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), ai titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa” e, quindi, far venire meno ogni preclusione all’accesso per i docenti a contratto.
Il TAR ha motivato l’annullamento della procedura richiamando l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo il quale “quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni”. Pertanto, se l’Università avesse voluto, dopo la modifica dell’art. 18, c. 4, l. n. 240/2010, “svincolarsi dall’osservanza della difforme previsione del bando di concorso, avrebbe dovuto provvedere in autotutela alla modifica della legge di gara, nel rispetto delle forme procedimentalizzate previste dalla legge; ma non essendo questo avvenuto, la commissione esaminatrice era vincolata al rispetto della disciplina di gara così come cristallizzata nel bando di concorso”.
In secondo luogo, il giudice ha operato una distinzione tra i criteri di valutazione ai quali si deve attenere la commissione e le specifiche funzioni a cui è chiamato il vincitore della procedura. In particolare, il TAR Brescia ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, per il quale”l’art.18, comma 1, lett. a) della legge n. 240/2010 […] pone la regola secondo cui i criteri di selezione dei candidati alla copertura dei posti di professore universitario devono essere individuati esclusivamente facendo riferimento alle materie e alle funzioni che caratterizzano i singoli settori scientifico-disciplinari (a loro volta individuati, […] dal D.M. n. 855 del 2015). Lo scopo della disposizione è quello di evitare che i singoli atenei, individuando criteri di valutazione che danno rilievo allo svolgimento di particolari attività diverse da quelle generali che caratterizzano il settore scientifico disciplinare, avvantaggino deliberatamente i candidati che abbiano già svolto tali particolari attività”.
In questo modo, la giurisprudenza ha chiarito che le “specifiche funzioni” cui è chiamato il vincitore “non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti e possono costituire solo oggetto di ‘informazioni’ contenute nel bando che, proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative ai diritti e ai doveri nonché al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine esclusivo di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura”.
Giulio Vesperini
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