Il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: artt. 1-9
La razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, per “promuovere dinamiche competitive finalizzate ad assicurare anche la protezione di diritti e interessi non economici dei cittadini”, costituisce un obiettivo delle riforme abilitanti previste dal PNRR. A questo provvede il d.lgs. n.201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, adottato in attuazione della delega dell’art. 8, l. n.118/2022, “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”.
Il d.lgs. è composto di 39 articoli, raggruppati in sei titoli. Di seguito, si illustrano i contenuti principali dei primi due titoli: il primo tratta di “principi generali, ambito di applicazione e rapporti con le discipline di settore”; il secondo riguarda l’organizzazione e il riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali (artt.5-9).
Il titolo I contiene gli articoli da 1 a 4. L’art. 1 definisce l’oggetto della regolamentazione. Questa contiene la disciplina generale dei servizi pubblici di rilevanza economica prestati a livello locale; stabilisce i “principi comuni, uniformi ed essenziali” per raggiungere e mantenere “un alto livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti”; in conformità alla disciplina dell’Unione europea e a quella costituzionale, assicura “la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale”.
L’art. 2 contiene le definizioni rilevanti per la disciplina, tra le quali, per esempio, quelle di enti locali, enti competenti, servizi di interesse economico generale di livello locale, servizi di interesse economico generale di livello locale a rete, ecc. E’ importante segnalare la precisazione che la nozione di servizi pubblici locali di rilevanza economica coincide, ai fini della disciplina, con quella, di matrice europea, di servizi di interesse economico generale-SIEG di livello locale. Si osserva nella relazione del governo illustrativa dello schema di decreto legislativo http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0003_F001.pdf&leg=XIX#pagemode=none, “la scelta di sostanziale identificazione [era] stata già compiuta nel [d.lgs. n.175/2016] e dunque si può, per questo verso, considerare acquisita nella normativa italiana”. Con la coincidenza disposta espressamente dal d.lgs. n.201/2022 “sarà più chiaro ed univoco il rispetto della normativa europea dettata o applicabile per i servizi di interesse economico generale, scongiurando così incertezze e problemi conseguenti”.
L’art. 3 fissa i principi generali della materia. I servizi di interesse economico generale di livello locale devono rispondere “alle esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”. La loro istituzione, regolazione e gestione deve rispondere, in particolare, a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e devono essere favorite forme di partecipazione attiva del cittadino e dell’utente. Come si leggerà in questo e negli altri commenti al testo che saranno pubblicati su questa pagina, molti di questi principi sono ripresi e sviluppati in articoli successivi del d.lgs.
L’art. 4 definisce il perimetro entro il quale trovano applicazione le disposizioni del decreto: queste “si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale”; “integrano normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse”; resta ferma, invece la disciplina di settore, attuativa del diritto dell’UE, sui servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale (ma sul coordinamento con le normative di settore, si vedano anche gli articoli da 32 a 36).
Il titolo II disciplina l’organizzazione e il riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici di rilevanza economica a rete, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale e nel rispetto delle competenze delle Autorità di regolazione.
In particolare, in attuazione del c.d. principio di sussidiarietà verticale l’art. 5 prevede meccanismi per l’incentivazione dei processi di integrazione e riorganizzazione sul territorio dei servizi di rilevanza economica svolti dagli enti locali. Alla realizzazione di questi processi partecipano, in vario modo, gli enti locali interessati. I poteri di incentivazione per facilitare le riorganizzazioni e le aggregazioni sono ripartiti tra le regioni, da un lato, e il ministro dell’economia delle finanze (di concerto con quelli dell’interno e degli affari regionali) previa intesa con la conferenza unificata, dall’altro lato. Ancora, per “contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti”, l’ARERA deve presentare ogni sei mesi alle Camere una relazione circa il rispetto della disciplina di settore sulla definizione del perimetro degli ambiti territoriali e sulla costituzione degli enti di governo dell’ambito.
Sono fatte salve, comunque, le disposizioni generali e settoriali vigenti che favoriscono le forme associative tra enti locali.
L’art. 6 sancisce il principio della distinzione tra le attribuzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete, quale misura di garanzia dell’imparzialità e della neutralità nell’esercizio delle attribuzioni stesse. Seguono norme che danno attuazione al principio, tra le quali quelle che disciplinano i casi di incompatibilità e di inconferibilità..
L’articolo 7 regola le attribuzioni delle Autorità di regolazione sui servizi pubblici locali a rete. Da un lato, esse hanno il compito di individuare schemi tipo, indicatori e livelli minimi di qualità; dall’altro lato, quello di fornire consulenze agli enti competenti circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.
L’art.8 completa la disciplina del precedente articolo. Esso prevede, infatti, che per i servizi non a rete, per i quali non operi un’autorità di regolazione, le attribuzioni dell’art.7 spettino alle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, gli enti locali devono predefinire, con un atto generale, le condizioni, i principi, gli obiettivi e gli standard della gestione per i servizi pubblici locali di rilevanza economica di loro competenza, nel rispetto delle disposizioni del decreto. L’art.9 sancisce un principio di collaborazione tra gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti per la migliore qualità dei servizi pubblici locali; attribuisce alle province funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in conformità a quanto disposto dall’art.1, c.85, lett.d, l. n.56/2014; disciplina la collaborazione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le loro agenzie di regolazione per favorire e diffondere l’applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell’efficienza e del confronto concorrenziale; sostenere l’industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per i cittadini e utenti e per la collettività.
Giulio Vesperini
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