La funzione del soccorso procedimentale

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la recente sentenza del 9 gennaio 2023, n. 290 chiarisce, anche attraverso il rimando a precedenti giurisprudenziali, la distinzione tra il soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, ed il soccorso procedimentale.

Mentre il soccorso istruttorio è finalizzato a porre rimedio alle carenze e alle irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti mediante l’integrazione della documentazione già prodotta in gara e ritenuta incompleta o irregolare sotto un profilo formale, senza tuttavia poter sanare le carenze dell’offerta tecnica ed economica, il soccorso procedimentale “consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente superando le eventuali ambiguità dell’offerta”, fermo restando il divieto di integrazione dell’offerta.

Secondo il Consiglio di Stato l’ammissibilità del soccorso procedimentale si pone in linea con quanto previsto dalla Corte di Giustizia UE (con la sentenza della Sez. VIII, 10 maggio 2017, nella causa C-131/16 Archus) e la sua esperibilità deve ritenersi consentita “al di là di quanto previsto nella lex specialis di gara,  in via di eterointegrazione della stessa, in presenza di un errore manifesto, laddove comunque l’effettiva volontà del partecipante sia desumibile da altri elementi dell’offerta tecnica, consentendosi in tal modo di coniugare il principio della massima partecipazione con il principio della par condicio.”

Gianpaolo Ruggiero

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