Quando può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso?

Una questione che da qualche tempo è dibattuta nel settore degli appalti pubblici è quella inerente alla possibilità di utilizzare, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, il criterio del cd. minor prezzo, nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto servizi ovvero forniture con caratteristiche standardizzate o definite dal mercato.

Con la sentenza n. 1047/2019, pubblicata in data 9 dicembre 2019, il TAR Lombardia, sede staccata di Brescia (Sezione Prima), ha confermato e rafforzato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ove le prestazioni oggetto di appalto siano standardizzate e dunque non differiscano nella sostanza da un esecutore ad un altro, è del tutto legittimo utilizzare come criterio di aggiudicazione quello del “minor prezzo”.

Il caso affrontato dal TAR scaturisce da un ricorso proposto per chiedere l’annullamento del bando, del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto relativi alla gara per l’affidamento quinquennale del servizio di gestione calore degli impianti di proprietà del Comune di Zogno (BG), nella parte in cui la stazione appaltante aveva previsto proprio il criterio del minor prezzo come criterio di aggiudicazione.

Il Collegio, accogliendo la tesi sostenuta dallo studio, ha infatti accertato che la procedura di selezione era orientata “su prestazioni oggettivamente prive di apprezzabili margini di miglioramento qualitativo, consistenti prevalentemente nella fornitura del combustibile necessario alla generazione del calore, nonché in attività di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, tutte prestazioni predefinite sia dalla normativa vigente, sia dal capitolato speciale, senza lasciare margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa,. Pertanto, ha riconosciuto la possibilità per la stazione appaltante di avvalersi del criterio del prezzo più basso, visto che tale scelta, finalizzata peraltro “a garantire una significativa accelerazione della procedura”,è stata assunta con riferimento a una procedura indetta per l’aggiudicazione di un contratto avente connotati di “ordinarietà”e caratterizzato da una “elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto”.

La decisione è un ulteriore tassello dell’orientamento che, muovendo dal presupposto per il quale la scelta del criterio da utilizzare per l’aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa, in quanto tale sindacabile dal giudice amministrativo solo se adottata in modo manifestamente illogico ovvero sulla base di un travisamento di fatti o, ancora, in modo arbitrario (Consiglio di Stato, 18 dicembre 2018, n. 7131), afferma l’incensurabilità della decisione di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso nel caso in cui le prestazioni oggetto dell’appalto abbiano natura standardizzata e ripetitiva, “essendo connotate dalla routinarietà degli interventi e prive di carattere altamente specialistico”, e la Stazione appaltante abbia provveduto a una totale predefinizione nella lex specialis delle condizioni proponibili dalle imprese concorrenti (Consiglio di Stato 18 febbraio 2019, n. 1099).

In questo caso, infatti, “non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un’autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché questi, proprio perché strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese” (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 28 novembre 2018, n. 2518), anche in considerazione della “diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto” (TRGA Trentino Alto Adige, 5 novembre 2019, n. 144).

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