I costi della sicurezza e la valutazione dell’offerta economica

I costi della sicurezza, predeterminati dalla stazione appaltante non possono costituire elemento di valutazione ai fini del punteggio dell’offerta economica. E’ questo il principio affermato dal TRGA Sez. Bolzano con una recente ed interessante (anche perché non si registrano interventi giurisprudenziali su tale profilo) pronuncia.

Si tratta della sentenza n. 75/2020, pubblicata in data 20 marzo 2020, che ha deciso una controversia, nella quale la società ricorrente, sulla base di un’interpretazione di una clausola del disciplinare di gara, sosteneva che i costi della sicurezza concorressero a determinare il punteggio dell’offerta economica.

Il TRGA, muovendo dalla natura dei costi della sicurezza che sono predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, ha precisato che, ai fini della valutazione dell’offerta economica, occorre avere riguardo unicamente al ribasso offerto dal concorrente, depurato dai costi della sicurezza.

Tale conclusione, secondo i giudici, si impone sia sulla base di un’interpretazione sistematica delle norme (artt. 23 e 59 del d.lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni dettate dalle Linee Guida n. 2 dell’ANAC) e dei principi generali che richiedono che il raffronto concorrenziale debba svolgersi solo sul ribasso offerto rispetto all’importo a base di gara, senza ricomprendere i costi della sicurezza, fissi e non soggetti a ribasso. Tanto afferma il TRGA indipendentemente dalla formula matematica ricompresa nel disciplinare, il quale non giustificava, in ogni caso, la tesi sostenuta dalla ricorrente.

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