L’inammissibilità dei motivi di ricorso definiti “a catena”

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 14389/2022, ribadisce l’inammissibilità dei motivi di ricorso definiti “a catena”, ossia di quei motivi proposti a seguito della definizione di un contenzioso che ha comportato lo scorrimento della graduatoria dal concorrente originariamente classificatosi in terza posizione (o in una posizione ulteriore).

Come si legge nella sentenza, che richiama una serie di precedenti in termini, “Lo scorrimento della graduatoria, infatti, non «costituisce l’esito di una rinnovata ponderazione degli interessi in dipendenza dell’acquisizione di nuovi elementi di fatto, perché, in seguito all’annullamento della prima aggiudicazione, la procedura di gara è regredita alla fase precedente l’adozione dell’atto viziato»”. Pertanto, “l’impresa terza rimasta in gara può «far valere vizi di legittimità propri della sola rinnovata aggiudicazione e non degli atti precedenti»; ciò perché «il nuovo provvedimento di aggiudicazione ha quale presupposto gli atti di gara – le ammissioni delle (altre) imprese concorrenti e la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice – ormai inoppugnabili» (Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 2020, n. 7907)”.

Tommaso Di Nitto

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