La giurisdizione in materia di contributi pubblici

Con sentenza del 20 ottobre 2022, n. 8934, il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato sul riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici, ribadendo che, qualora la controversia “attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si siano impugnati atti di revoca o di decadenza”.

Si è così dato continuità a un precedente orientamento affermato sia dallo stesso Consiglio di Stato in sessione Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 6 del 2014), sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 1710 del 2013), secondo il quale l’erogazione del beneficio rientra nella fase successiva rispetto alla fase dell’assegnazione, in cui si “esprime l’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione”, e pertanto costituisce “mero adempimento” di un obbligo assunto dalla parte pubblica. Obbligo al quale corrisponde un credito del privato sul quale ogni controversia è devoluta al giudice ordinario, a prescindere dal nomen iuris degli atti che indicono sul credito stesso.

Antonio Lubrano

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