I presupposti delle ordinanze contingibili ed urgenti

L’esercizio di poteri extra ordinem, attraverso l’adozione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex artt. 50 e 54 del d.lgs 267/2001, richiede la necessità di un’approfondita istruttoria e di una dettagliata motivazione al fine di rendere evidente l’impellenza dell’intervento autoritativo e di evitare che tale potere finisca con l’interferire con il potere di altri enti e nelle scelte dei soggetti privati.

E’ il principio che si ricava da una recente sentenza del TAR Campania, Sez. Salerno, che ha dichiarato l’illegittimità di un’ordinanza sindacale adottata ex art. 50 d.lgs. 267/2001, con la quale si è inteso imporre, ad una società esercente il servizio pubblico ferroviario, svolto attraverso il servizio sostitutivo mediante autobus, il ripristino di una fermata soppressa all’interno del territorio comunale con contestuale soppressione di altra fermata pure attiva sempre sul territorio comunale.

La pronuncia del TAR Campania ha ricordato i presupposti prescritti dagli art. 50 e 54 del citato d.lgs. al ricorrere dei quali è consentita l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti e soprattutto il contesto che deve essere caratterizzato da una situazione di pericolo imminente ed irreparabile per la pubblica incolumità, tale da imporre un intervento urgente ed immediato mediante il ricorso ai poteri extra ordinem, non altrimenti fronteggiabile. Presupposti dei quali si è esclusa la sussistenza nel caso deciso, anche alla luce dei vizi di carenza istruttoria e di difetto di motivazione riscontrati.

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