Rimborso del costo delle fideiussioni in caso di imposta non dovuta
Riceviamo dal Dott. Roberto La Rosa, Dottore commercialista, Revisore legale, e volentieri pubblichiamo.
L’art. 8, comma 4, della Legge 212/2000 stabilisce che “L’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”.
La lettera della legge è chiara, e il precetto appare sufficientemente preciso nell’indicazione dei soggetti (chi ha diritto e chi deve provvedere), delle condizioni e dell’oggetto del rimborso.
In giurisprudenza è consolidato l’orientamento che afferma l’immediata esecutività di tale norma, non essendo la sua efficacia subordinata all’emanazione delle disposizioni regolamentari attuative previste dal comma 6 dello stesso art. 8.
La Corte di Cassazione ha peraltro recentemente ribadito che il citato comma 4 riguarda i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi, in quanto l’espressione “ha dovuto richiedere” è da interpretare non nel senso dell’esistenza di uno specifico obbligo normativo, bensì con riferimento alla necessità – intesa come onere – di costituire la garanzia in rapporto allo scopo perseguito.
È pertanto possibile, dopo l’esame della singola posizione, valutare la convenienza di una eventuale azione volta al recupero dei costi sostenuti per fruire della sospensione o rateizzazione del versamento di tributi o anche per ricevere il rimborso di tributi.
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