Sull’adempimento dell’obbligo di assunzione dei disabili
Con una recente, interessante, sentenza il TAR Lombardia, sede di Milano (Sez. I, n. 2762, 30 dicembre 2019), si è pronunciato sul requisito prescritto dall’articolo 80, comma 5 lett. i) del D.lgs. 50/2016 in tema di adempimento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili.
La controversia che ha dato luogo alla pronuncia ha riguardato il possesso del predetto requisito da parte dell’impresa aggiudicataria, possesso contestato dall’impresa seconda classificata in graduatoria, sul presupposto che non fosse in regola con tale requisito all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. Più in particolare la ricorrente ha contestato che la semplice proposta di stipula della convenzione di cui agli artt. 7 e 11 della legge n. 68/1999, intervenuta antecedentemente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fosse sufficiente a ritenere integrato il possesso del requisito di cui all’articolo 80, comma 5 lett. i) del D.lgs. 50/2016, a nulla rilevando la circostanza che la convenzione fosse poi stata stipulata in sede di verifica del possesso del requisito, prima della adozione della determinazione di aggiudicazione.
I giudici amministrativi, hanno premesso che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assunzione dei disabili da parte delle imprese (che costituisce appunto requisito di partecipazione delle imprese alle gare pubbliche per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture), l’articolo 7 della legge n. 68 del 1999 prevede che l’assunzione avviene o mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti, oppure mediante la stipula delle convenzioni, disciplinata, quanto agli effetti discendenti dalla loro sottoscrizione, dall’articolo 11 della citata normativa. La convenzione, stipulata tra l’impresa e l’organismo a ciò deputato, stabilisce, infatti, i tempi e le modalità delle assunzioni dei disabili che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
Il TAR ha affermato il principio secondo cui, ai fini dell’adempimento agli obblighi di assunzione del personale disabile e dunque del possesso del requisito di partecipazione richiesto dalla normativa in materia di appalti pubblici, non è sufficiente la proposta di stipula della convenzione, essendo, viceversa, indispensabile che l’impresa abbia sottoscritto con un organismo a ciò deputato la convenzione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
Alla sopravvenuta (nel corso della procedura di gara) stipula della convenzione, secondo i giudici amministrativi, non può essere attribuita alcuna valenza retroattiva, che possa consentire di ritenere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 80, comma 5 lett. i) del citato D.lgs, sulla base della semplice proposta di stipula della convenzione, sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione.
Secondo il TAR Lombardia, infatti, gli obblighi previsti e gli interessi pubblici perseguiti dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 sarebbero vanificati ove si ritenesse sufficiente, ai fini del possesso del requisito prescritto dalla normativa in tema di appalti pubblici, la semplice proposta di stipula della convenzione, perché in caso di mancata aggiudicazione il concorrente potrebbe essere indotto a non stipulare la convenzione.
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