L’autenticazione da parte di un avvocato delle sottoscrizioni per la presentazione di liste elettorali.
Con la sentenza del 26 aprile 2023, n. 4224, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha statuito che la forma attraverso cui deve essere manifestata la disponibilità di un avvocato ad autenticare le sottoscrizioni previste nei procedimenti elettorali è “assolutamente libera”. Tale disponibilità, infatti, dipende esclusivamente dalla volontà dell’avvocato e non è richiesta alcuna forma di autorizzazione.
In aggiunta ad una serie di pubblici ufficiali che già potevano esercitare questa funzione, l’ordinamento (art. 14, l.n.53/1990) ha previsto la possibilità per gli avvocati, che dichiarino la propria disponibilità, di autenticare le firme “per ampliare il novero dei soggetti abilitati ad effettuare le autenticazioni richieste dai procedimenti elettorali”; e per concedere la possibilità a “tutti coloro che vo[gliono] esercitare i diritti di elettorato passivo di reperire un pubblico ufficiale” che effettui le autenticazioni stesse.
Pertanto, la circostanza che l’avvocato in questione abbia fatto presente verbalmente tale disponibilità “non inficia in alcun modo la validità delle firme raccolte”.
Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, la pubblicazione, sul sito Internet dell’Ordine di appartenenza (normativamente prevista), dei nominativi degli avvocati disponibili ad autenticare le firme in materia elettorale, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, “non ha valore costitutivo (….) ma ha efficacia meramente notiziale”. Lo scopo di questa pubblicazione, infatti, è quello far conoscere a tutti della possibilità di avvalersi di questi avvocati per le autenticazioni richieste dalla legge.
Giulio Vesperini
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