L’affidamento incolpevole del privato alla stabilità degli atti dell’amministrazione.

Il Consiglio di Stato, Sez. II, con la recente sentenza n. 966 del 27 gennaio 2023 torna sulla questione delle caratteristiche che deve avere l’aspettativa del privato alla “stabilità” degli atti dell’amministrazione, affinché possa configurarsi un legittimo affidamento, situazione giuridica tutelabile attraverso il rimedio del risarcimento del danno.

A partire dalla nota sentenza dell’Ad.Plen. n. 5 del 4 maggio 2018 si è affermato, oramai pacificamente in giurisprudenza (cfr. anche Ad. Plen. nn. 19 e 21 del 2021), che le regole di legittimità e quelle di correttezza operano su piani distinti, uno relativo alla validità degli atti amministrativi e l’altro concernente, invece, la responsabilità dell’amministrazione e i connessi obblighi di protezione in favore della controparte.

L’amministrazione, dunque, nello svolgimento dell’attività autoritativa è tenuta a rispettare, oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l’invalidità del provvedimento e l’eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell’interesse legittimo), anche le norme generali dell’ordinamento che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali.

La lesione dell’aspettativa del privato ad un comportamento corretto da parte dell’amministrazione può configurarsi non solo in caso di atto legittimo, ma anche nel caso di atto illegittimo, poi annullato in sede giurisdizionale, perché anche in questa seconda ipotesi “può infatti configurarsi per il soggetto beneficiario dell’atto per sé favorevole un’aspettativa alla stabilità del bene della vita con esso acquisito.”

L’affidamento, tuttavia, affinché possa giustificare il diritto del soggetto al risarcimento del danno deve essere ragionevole e cioè incolpevole e dunque “fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall’amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, e in cui il privato abbia senza colpa confidato.”

Secondo la sentenza, qui segnalata, “un affidamento incolpevole non è predicabile innanzitutto nel caso in cui sia il privato che abbia indotto dolosamente l’amministrazione ad emanare il provvedimento” o nel caso in cui “l’illegittimità del provvedimento era evidente ed avrebbe potuto essere facilmente accertata dal suo beneficiario.”

Più in generale, ad esempio nel caso di esercizio del potere di autotutela, la causa a fondamento dell’esercizio del suddetto potere “non deve essere nota o, comunque, conoscibile, sulla base dell’ordinaria diligenza del privato che confida nella stabilità degli atti posti in essere dall’amministrazione.”.

Gianpaolo Ruggiero

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