Il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: artt. 32-39.
Il Titolo VI del d.lgs n. 201/2022 (“Disposizioni finali”), regola il coordinamento tra le disposizioni di quest’ultimo e le altre normative di settore.
In materia di trasporto pubblico locale, l’art. 32 estende le disposizioni del decreto a tale settore, imponendo però all’amministrazione, nella scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, di tenere conto dei principi e delle regole indicate dalla normativa europea di settore.
All’art. 33 viene disposto che, al fine di attuare gli impegni contenuti nel PNNR, le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 sulla distinzione tra le attribuzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali, non si applicano alla gestione del servizio idrico integrato regolato dal d.lgs. n. 152/2006, in relazione agli affidamenti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto.
Tale deroga viene disposta per assicurare la corretta esecuzione degli obiettivi contenuti nel Piano, i quali, come noto, devono essere conseguiti entro un determinato periodo.
Disposizioni di coordinamento sono dettate anche con riguardo alla materia delle farmacie: l’art. 34 prevede così che le farmacie di titolarità dei comuni siano gestite nelle forme disciplinate dal decreto.
Per quanto riguarda la materia dei servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, questi sfuggono dal perimetro di applicazione del presente decreto, in quanto servizi di interesse comunitario e, pertanto, soggetti alla disciplina di tale ultimo ordinamento (art. 35). Le disposizioni del decreto sono ritenute inapplicabili, in forza dell’art. 36, anche agli “agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico- sportiva in aree montane”.
Antonio Lubrano
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