Il rifiuto del contraddittorio cartolare coatto

L’ordinanza n. 2538/2020 della Sezione VI del Consiglio di Stato merita di essere segnalata, perché è un buon esempio di come il giudice può colmare lacune o rimediare a storture normative, prospettando soluzioni ermeneutiche, come in questo caso, coraggiose e compatibili con i canoni della interpretazione conforme a Costituzione.

Lo spunto per adottare l’ordinanza è stato fornito dalla richiesta dei difensori di una delle parti in causa di discutere oralmente innanzi al Collegio, nonostante l’art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020 imponga, nel “tempo sospeso” che stiamo vivendo, il passaggio in decisione delle controversie pendenti innanzi al giudice amministrativo «senza discussione orale».

Tale richiesta ha determinato il giudice a discostarsi dalla facile interpretazione letterale della norma, che «sembrerebbe autorizzareil rinvio della trattazione della causa solo per consentire il compiuto esercizio del contraddittorio scritto di cui all’art. 73 c.p.a.», e a rifiutare l’obbligo di un «contraddittorio cartolare «coatto» ‒ cioè non frutto di una libera opzione difensiva, bensì imposto anche contro la volontà delle parti che invece preferiscano differire la causa a data successiva al termine della fase emergenziale, pur di potersi confrontare direttamente con il proprio giudice ‒» inconciliabile sia con i principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa, sia con l’art. 6, paragrafo 1 della Carta europea dei diritti dell’uomo.

Come ha ricordato il Consiglio di Stato, il giusto processo implica necessariamente che le parti abbiano la possibilità di scegliere il modo in cui esporre compiutamente le proprie ragioni e «lo stesso art. 24 della Costituzione ‒ comprendendo, oltre al diritto di accesso al giudizio, anche il diritto di ottenere dal giudice una tutela adeguata ed effettiva della situazione sostanziale azionata ‒ non può che contenere anche la garanzia procedurale dell’interlocuzione diretta con il giudice».

L’art. 6, paragrafo 1 della Carta europea dei diritti dell’uomo osta, inoltre, alla previsione di un contraddittorio cartolare coatto, perché il divieto assoluto di oralità potrebbe ostacolare la revisione della decisione assunta dall’amministrazione o dal giudice di primo grado in violazione del principio di pubblicità dell’udienza, finendo «per connotare il rito emergenziale in termini di giustizia “segreta”, refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico». È per questo, quindi, che, secondo l’ordinanza n. 2538/2020, l’art. 84, comma 5 del d.l. n. 18 dev’essere interpretato nel senso di non impedire alle parti di un giudizio amministrativo di chiedere il rinvio dell’udienza, cautelare e di merito, allo scopo di discutere oralmente in un momento successivo al termine di questo “tempo sospeso”. Fermo restando che l’accoglimento della richiesta è subordinato alla verifica da parte del Collegio dell’assenza di compromissione del «diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo» e della complessità del thema decidendum, «potendosi pur sempre, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale (e ciò in particolare nella fase cautelare, mentre la pretermissione della discussione nel giudizio di merito va valutata anche alla luce di potenziali effetti irreversibili sul diritto di difesa che andrebbero per quanto possibile evitati, stante la necessaria temporaneità e proporzionalità delle misure processuali semplificate legate alla situazione pandemica “acuta”)».

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