Il difetto di istruttoria nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale
Con la sentenza del 31 marzo 2023, n. 5524, il TAR Lazio, Roma, Sez. IV, accoglie un ricorso avverso un diniego di abilitazione scientifica nazionale, per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza (della stessa sezione) n. 5575/2016. Le ragioni dell’accoglimento del ricorso sono di quattro tipi.
In primo luogo, il giudizio di uno dei commissari “è fondato su argomentazioni confliggenti con i dati documentali”, dal momento che egli ha valutato due monografie “non coincidenti con quelle presentate dalla candidata”. Pertanto, il giudizio è stato espresso sulla base di “una disamina inesistente o, comunque, fortemente carente dei titoli diversi dalle due- diverse- monografie e del curriculum”.
Inoltre, il giudizio collegiale prende “le mosse da una valutazione non negativa” sulla produzione scientifica della candidata, ma conclude, invece, di non assegnare alla stessa l’idoneità. La decisione, peraltro, è assunta sulla base di una motivazione “del tutto generica, completamente slegata dall’esame delle pubblicazioni sottoposte a valutazione e priva dell’indicazione delle ragioni che hanno in effetti condotto la Commissione stessa” a ritenere impossibile esprimere, nei confronti della candidata, “un giudizio pienamente positivo di maturità scientifica ai fini dell’idoneità alla docenza di seconda fascia”.
In terzo luogo, “sono mancati una concreta valutazione del curriculum e, tanto nei giudizi individuali quanto in quello collegiale, qualsiasi approfondimento sugli scritti minori”.
Infine, le carenze menzionate determinano un contrasto tra il giudizio espresso dalla Commissione e il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR n. 5575/2016, con la quale si era accolta una analoga censura di difetto di istruttoria e di contraddittorietà.
All’accoglimento del ricorso, segue la fissazione dell’obbligo, in capo alla amministrazione, “di rinnovare ancora una volta il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierna ricorrente, a mezzo di organo avente composizione diversa rispetto a quelli che hanno rassegnato le pregresse valutazioni, oggetto di censura”.
Giulio Vesperini
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