Per realizzare un murales sulla facciata di un edificio occorre presentare almeno la CILA.
È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1289/2023, pubblicata in data 7 febbraio 2023, nella quale è stato affermato che la realizzazione di un dipinto murale (più comunemente noto come murales) avrebbe tutte le caratteristiche volte a determinare la trasformazione della facciata dell’edificio sul quale è realizzato e pertanto non può essere qualificata come intervento di manutenzione ordinaria ma deve essere qualificata come intervento di manutenzione straordinaria.
I Giudici hanno infatti stabilito che “il dipinto murale in esame non può essere qualificato alla stregua di una semplice attività manutentiva rientrante nell’attività edilizia libera, come intende sostenere il condominio appellante. Infatti il punto 2 dell’allegato al DM 2 marzo 2018 (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”) riconduce a questa categoria solo la tinteggiatura finalizzata a ripristinare la colorazione preesistente (testualmente, con riferimento all’opera “Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)” e all’elemento “Intonaco interno e esterno”). Ne consegue che, qualora l’intervento vada oltre il semplice ripristino o rinnovamento dell’aspetto originario della facciata dell’edificio (o delle pareti dello stesso) e si proponga di reimpostare il significato dell’aspetto esterno dell’edificio, non può ricondursi alla categoria della c.d. edilizia libera”.
A ciò è stato anche aggiunto che: “Neppure il rinnovamento dell’aspetto originario della facciata di un edificio, peraltro attraverso un dipinto murale che è destinato a caratterizzare innovativamente la facciata stessa in modo immediatamente ed evidentemente percepibile alla vista comune (presentando, peraltro, una dimensione non indifferente, pari a 6 x 6 m.), può ricadere nella disciplina della “manutenzione ordinaria”, che riguarda sì gli interventi di rivestimento e tinteggiatura, ma “senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori”. Ed infatti sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che servono a riparare, ristrutturare e sostituire le finiture esterne degli edifici senza modificare i caratteri originari, come il colore e i materiali. Tra questi ci sono, ad esempio il ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate e la pulitura delle facciate. Non certo la innovazione dell’aspetto esteriore della facciata o della parete di un edificio attraverso l’occupazione della stessa con un dipinto murale, che non costituisce manutenzione ordinaria ma “straordinaria”. Ed infatti, per le opere esterne, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria quelli che non ripropongono gli aspetti preesistenti, oppure comportano modifiche delle caratteristiche, posizioni, forme e colori di quelle preesistenti”.
Per tali ragioni l’intervento decorativo in esame è stato considerato come avente stesse caratteristiche della realizzazione di un intervento edilizio e dunque soggetto all’obbligo, per la sua realizzazione, di previa richiesta e di previo rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario.
Pietro De Sio.
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