L’incompetenza del CGARS a pronunciarsi sulla domanda di esecuzione della propria ordinanza cautelare resa in secondo grado contro una ordinanza cautelare del TAR.
Con ordinanza 12 gennaio 2023, n. 3, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana-CGARS, in sede giurisdizionale, ha statuito che “l’esecuzione di una ordinanza cautelare del Consiglio di Stato-Cgars, resa su appello avverso ordinanza cautelare, va chiesta al giudice di primo grado davanti a cui prosegue il processo di merito”. Di conseguenza, ha dichiarato “la propria incompetenza a pronunciarsi sulla domanda di esecuzione della propria ordinanza cautelare [….] resa su appello avverso ordinanza cautelare” del TAR Palermo.
Per argomentare questa conclusione, il CGARS distingue tra l’art. 62, c. 2, c.p.a., che attribuisce al Consiglio di Stato il potere di appello avverso l’ordinanza cautelare pronunciata dal TAR, e l’art. 59 c.p.a., sull’esecuzione delle misure cautelari, in base al quale “qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative”.
A questa conclusione, del resto, non osta il combinato disposto dell’art. 112, c. 2, lett. b) c.p.a., in base al quale l’azione di ottemperanza può essere chiesta per l’esecuzione delle sentenze e “degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo”, e dell’art. 113, c. 1, c.p.a., sul giudice competente a giudicare dell’ottemperanza: infatti, “gli artt. 59 e 62 c.p.a. hanno carattere speciale essendo riferiti specificamente all’esecuzione delle ordinanze cautelari rese su appello avverso ordinanza cautelare, e dunque prevalgono sugli artt. 112 e 113 c.p.a. che si riferiscono a tutti gli altri provvedimenti (ivi comprese le ordinanze cautelari rese dal Consiglio di Stato-Cgars, in sede di appello su sentenza), del resto l’art. 59 c.p.a. si riferisce alla sola competenza del Tar e l’art. 62 non lo richiama”.
All’argomento letterale, il giudice aggiunge quello logico e sistematico. Esso, infatti, rileva che è ragionevole che “il giudice di appello non interferisca, tramite l’ordine di esecuzione di ordinanze cautelari, con il giudizio che prosegue in primo grado, rispondendo a razionalità processuale che l’esecuzione di una ordinanza cautelare sia disposta dal giudice davanti a cui si sta svolgendo il giudizio di merito”.
Giulio Vesperini
Comments are closed.