Il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: artt. 10-13
Il capo I del titolo III del d.lgs n. 201/2022 disciplina, con quattro articoli, l’istituzione del servizio pubblico locale.
L’idea da cui muove il legislatore è di far sì che gli “enti locali”e gli“altri enti competenti” assicurino “la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge” (così il comma 1 dell’art. 10), lasciando che i bisogni delle comunità locali siano anzitutto soddisfatti, “in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale” e nel rispetto della concorrenza, dalla “autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese”, la quale deve essere favorita “anche con apposite agevolazioni e semplificazioni” (così il comma 2 dell’art. 10).
In questa prospettiva, rappresenta una novità la previsione contenuta nell’art. 10, comma 3, che attribuisce “agli enti locali” la facoltà di istituire “servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali”.
L’esercizio di questa facoltà non è lasciato alla libera determinazione degli enti ma è disciplinato nel dettaglio.
In ossequio al principio del risultato, che pare ormai assurto a principio generale dell’azione amministrativa, è anzitutto subordinato allo svolgimento di una “apposita istruttoria” che confronti “le diverse soluzioni possibili” e dalla quale, per l’appunto, risulti “che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali” (così il comma 4 dell’art. 10).
L’esito dell’istruttoria non esclude, inoltre, il potere degli enti locali d’intervenire nella cura dei bisogni delle comunità di riferimento.
Se, infatti, dall’istruttoria risulti che la prestazione dei servizi necessari a soddisfare tali bisogni sia ben assicurata “da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati”, l’art. 11 del d.lgs n. 201 prevede che “l’ente locale”, ferma “la libertà di impresa degli operatori”, possa “comunque promuovere iniziative per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti”, ad esempio riconoscendo “agli utenti … vantaggi economici, titoli o altre agevolazioni ai fini della fruizione del servizio”.
Allo stesso modo, nei casi in cui risulti viceversa “necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali”, agli enti locali residua il potere di imporre “obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato” (così l’art. 12). Potendosi anche immaginare “l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi” se essa sia “indispensabile all’adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, in assenza di misure meno restrittive della libertà d’impresa e sulla base di un’adeguata analisi economica” di cui l’ente locale deve dare conto (cfr. l’art. 13).
Tommaso Di Nitto
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