La comprova della capacità economica e finanziaria
Con la recente sentenza n. 7357 del 28 novembre 2022 il TAR Campania ha precisato che le referenze bancarie costituiscono solo uno dei mezzi di comprova del requisito di capacità economico e finanziaria, in quanto a tale fine alle medesime sono sostanzialmente equiparati anche i bilanci presentati dagli operatori economici ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.lgs 50/2016 e dell’All. XVII, parte I, al citato D.lgs.
Di conseguenza, il TAR Campania ha ritenuto che, in assenza di una previa valutazione della documentazione presentata da un concorrente, sostitutiva delle referenze bancarie, ed idonea a comprovare il requisito di capacità economica secondo quanto previsto dall’All. XII, Parte I, la sua esclusione è illegittima.
Le disposizioni dell’art. 86 del D.lgs. n. 50/2016 e l’All. XVII sono state riconosciute espressione del principio di massima partecipazione, in ragione dell’ampia possibilità di comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria offerta, e dunque sono state ritenute prevalenti rispetto al disciplinare nella parte in cui richiedeva quale unico mezzo di comprova il deposito di due referenze bancarie.
Gianpaolo Ruggiero
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