Termine di impugnazione dell’aggiudicazione e istanza di accesso

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza della Sez. V del 15 marzo 2023 n. 2736, ritorna sulla dibattuta questione dell’esatta individuazione del termine di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione degli affidamenti dei contratti pubblici, allorquando si tratti di sollevare vizi desumibili dalla documentazione di gara conosciuta solo a seguito dell’evasione dell’istanza di accesso.  

La problematica è insorta per le difficoltà di rendere omogeneo un quadro regolatorio nel quale confluiscono disposizioni di ordine processuale (art. 41, comma 2, e 120 del c.p.a.) e disposizioni di carattere sostanziale e speciale (art. 53 e 76 d.lgs. 50/2016).

La sentenza ha fissato alcune precise coordinate anche alla luce di un’elaborazione giurisprudenziale che, successivamente alla sentenza dell’Ad. Plen. n. 12/2020, aveva dato adito a diversi orientamenti che avevano reso incerto per gli operatori l’individuazione del termine per impugnare gli atti delle gare a seguito dell’evasione dell’istanza di accesso.

 Il Consiglio di Stato, quindi, con la sentenza segnalata ha precisato che: i) è onere dell’operatore non aggiudicatario proporre l’istanza di accesso nei quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione; ii) costituisce, altresì, obbligo della stazione appaltante quello di evadere l’istanza nei successivi quindici giorni dalla sua ricezione.

Di conseguenza, se l’istanza di accesso è proposta nei quindici giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e l’istanza è evasa dalla stazione appaltante nei quindici giorni successivi alla sua ricezione, il termine per proporre ricorso (relativamente ai vizi rilevati a seguito della ostensione della documentazione) è di 45 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione. È prevista, quindi, una dilazione temporale di quindici giorni rispetto al termine ordinario di trenta giorni.

Qualora, viceversa, il termine di quindici giorni per proporre l’istanza di accesso non venga rispettato non opera la dilazione temporale al fine di evitare “che il termine di impugnazione possa rimanere aperto o modulato ad libitum.”

Se è la stazione appaltante a non rispettare il termine di quindici giorni per l’evasione dell’istanza di accesso “il termine per impugnare (trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso) non inizia a decorrere se non dal momento dell’ostensione della documentazione richiesta”.

Gianpaolo Ruggiero

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