Quando l’amministrazione risponde a titolo di responsabilità “precontrattuale”

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 19 dicembre 2022, n. 11066, ha rimarcato i presupposti per riconoscere la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Si è affermato in particolare che, al fine di individuare i caratteri dell’affidamento legittimo generato nel privato, “occorre tener conto che ciascun contraente assume un ineliminabile margine di rischio in ordine alla conclusione del contratto e che, perciò, non può confidare sempre e comunque sulla positiva conclusione delle trattative, dovendo le stesse aver raggiunto quantomeno un grado di sviluppo tale da rendere ragionevolmente prevedibile la stipula del contratto”.

Richiamando, inoltre, un principio già affermato dall’Adunanza Plenaria, si è specificato che “nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa” (Cons. St., Ad. Plen. n. 21/2021).

Sulla scorta dei principi sopra richiamati, il Consiglio di Stato non ha riconosciuto la fondatezza di una domanda risarcitoria formulata in primo grado, in quanto la stazione appaltante ha fin da subito espresso perplessità riguardo all’offerta tecnica presentata dall’operatore economico: per tale ragione, dunque, il Collegio non ha ritenuto sussistente alcun affidamento dell’impresa ricorrente in ordine all’aggiudicazione e alla successiva stipulazione del contratto.

Antonio Lubrano

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