L’Adunanza Plenaria sull’accesso in corso di causa.

Con la sentenza n. 4 del 24 gennaio 2023, l’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto un’importante questione circa l’appellabilità dell’ordinanza del TAR che decide su un’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata nel corso di un giudizio, ai sensi dell’art. 116, comma 2 del codice del processo amministrativo.

Sulla portata di tale ultima disposizione si sono formati tre orientamenti nell’ambito della giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il primo ritiene che l’ordinanza che si pronuncia sull’accesso in corso di giudizio abbia natura decisoria, con la conseguenza dell’autonoma impugnabilità della stessa. Un secondo orientamento qualifica invece l’istanza ex art. 116, comma 2 c.p.a. come istruttoria, considerando tale anche l’ordinanza che su di essa si pronunci; questo indirizzo, dunque, ritiene applicabile il regime delle ordinanze istruttorie, escludendone l’appellabilità, ma consentendone, d’altra parte, la modifica o la revoca da parte del giudice che le abbia adottate. Un ultimo orientamento, intermedio rispetto ai primi due, ai fini della loro impugnabilità distingue due tipologie di ordinanze: quelle a carattere decisorio, “che si pronunciano sul ricorso, accogliendolo o respingendolo in relazione ai presupposti inerenti all’accesso in quanto tale”, e quelle di natura istruttoria, le quali “respingono il ricorso perché ritengono i documenti richiesti non utili ai fini del giudizio in corso” (Cons. St., Sez. V, n. 5036/2020).

L’Adunanza Plenaria ha aderito, con alcune precisazioni, al primo dei tre orientamenti sopra esposti, considerando l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a. a valenza decisoria “in quanto incide su situazioni giuridiche diverse rispetto a quelle oggetto del giudizio principale, così come avviene nel caso di ricorso proposto in via autonoma”. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha enunciato il principio di diritto per cui “l’ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. amm., è appellabile innanzi al Consiglio di Stato”.

Antonio Lubrano

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