La natura penale della sanzione antitrust.

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza della Sez. VI n. 1159 del 2 febbraio 2023 n. 1159 ritorna sulla qualificazione delle sanzioni irrogate dall’AGCM, all’esito di un procedimento in cui è stata ravvisata un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 TFUE, riaffermandone la natura sostanzialmente penale in ragione del carattere afflittivo delle stesse.

La sentenza ricorda che la Corte di Strasburgo ha elaborato autonomi criteri, al fine di stabilire la natura penale o meno di un illecito e della relativa sanzione, costituiti: i) dalla qualificazione giuridica dell’illecito; ii) dalla natura dell’illecito, desunta dall’ambito di applicazione, di carattere generale, della norma che lo prevede e dallo scopo perseguito che deve essere non risarcitorio ma afflittivo; iii) dal grado di severità della sanzione che è determinato con riguardo alla pena massima prevista dalla legge applicabile e non di quella concretamente applicata.

La sentenza, qui segnalata, richiama l’orientamento della giurisprudenza secondo cui è stato ritenuto compatibile con l’art. 6.1 della CEDU che sanzioni penali siano imposte in prima istanza da un organo amministrativo – anche a conclusione di una procedura priva di carattere quasi giudiziale, purché sia assicurata una possibilità di ricorso dinanzi ad un giudice munito di poteri di “piena giurisdizione”, in cui le garanzie previste dalla disposizione possano attuarsi compiutamente  quanto meno in sede giurisdizionale.

Secondo la decisione, la natura penale della sanzione irrogata dall’AGCM in relazione al suo carattere afflittivo deve essere idonea a fungere da strumento di deterrenza rispetto alla commissione di condotte collusive, “ma, al contempo dev’essere proporzionata all’illecito addebitato, in modo da evitare che diritti fondamentali, anche economici, vengano sacrificati da aggressioni sproporzionate e non giustificate.”

Gianpaolo Ruggiero

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