La Corte di Giustizia dell’Unione Europea conferma il divieto di proroga delle concessioni demaniali marittime

Con la sentenza del 20 aprile 2023 (Causa C-348/22), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla portata applicativa dell’art. 12, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2006/123/CE (“Direttiva Bolkestein”), il quale sancisce che le autorità competenti che concedono autorizzazioni disponibili in numero limitato – a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili – sono tenute ad applicare procedure di selezione che garantiscano la trasparenza e la parità di trattamento dei potenziali candidati.

La pronuncia è stata resa su un rinvio pregiudiziale promosso dal TAR Puglia, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale instaurato dall’AGCM contro il Comune di Ginosa, il quale aveva adottato una comunicazione preliminare (di carattere ricognitivo), finalizzata ad informare i titolari di concessioni demaniali marittime nel territorio comunale che queste ultime sarebbero state prorogate; alla Corte, in particolare, è stata demandata la questione concernente la diretta applicabilità (“self executing”) delle summenzionate disposizioni comunitarie negli ordinamenti interni degli Stati membri, anche in assenza, quindi, di provvedimenti di recepimento del contenuto della Direttiva.

La Corte di Giustizia, conformemente a quanto già stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 17 e 18 del 9 novembre 2021, ha ritenuto direttamente applicabile l’art. 12, par. 1 e 2 della Direttiva Bolkestein, sull’assunto che, ancorché le disposizioni in questione lascino un certo margine di discrezionalità agli Stati Membri sulle modalità con cui attuare le procedure di selezione, ciò non esclude che le medesime, imponendo l’adozione di procedimenti imparziali e trasparenti, offrano un contenuto minimo di tutela a favore dei potenziali operatori.

Tale tesi è stata affermata sulla base di un indirizzo costante della giurisprudenza della stessa Corte, la quale ha più volte specificato che “anche se una direttiva concede agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nell’adozione delle modalità della sua attuazione, tale circostanza non incide sul carattere preciso e incondizionato delle sue disposizioni qualora tale margine di discrezionalità non escluda che sia possibile determinare alcuni diritti minimi e che sia, quindi, possibile determinare la tutela minima che deve in ogni caso essere applicata” (tra le tante, CGUE, 14 gennaio 2021, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel – C.-387/19).

Inoltre, al pari di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze suindicate, la Corte di Giustizia ha precisato che le disposizioni contrarie al contenuto della Direttiva possono essere disapplicate non solo da organi giurisdizionali nazionali, bensì anche dalle autorità amministrative (comprese quelle comunali).

Anche per la Corte di Lussemburgo, dunque, seppure assente un atto di un recepimento interno della direttiva Bolkestein, alle autorità amministrative dello Stato italiano è imposto il divieto di proroga delle concessioni demaniali marittime già in essere, le quali, tuttavia, restano comunque operative fino al 31 dicembre 2023 (termine ritenuto congruo dal Consiglio di Stato per esigenze di riordino della disciplina).

Antonio Lubrano

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