Il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: artt. 24-31.

Il titolo V del d.lgs. n. 201/2022 disciplina, dall’art. 24 all’art. 31, la “REGOLAZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO SERVIZIO, VIGILANZA E TUTELA”.

Negli articoli 24 e 25 viene indicato dal legislatore il contenuto minimo obbligatorio del contratto di servizio e delle carte di servizio (commi 3 e 4 dell’art. 24 e comma 1 dell’art. 25).

Sempre nel testo dell’art. 25 è inoltre da evidenziare una disposizione che rafforza l’attuazione del principio di trasparenza, principio che pervade per intero la normativa in esame sia per la fase della scelta della gestione sia con riguardo al successivo espletamento delle gestioni dei servizi pubblici locali. Si legge, infatti, al comma 2, che “Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell’affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati”.

Importanti novità si segnalano poi con riferimento alla disciplina delle tariffe da applicare (art. 26), che devono essere definite dagli enti affidatari “in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia” (comma 1).

Nel successivo comma 2 dello stesso articolo vengono indicati i criteri ai quali attenersi nella determinazione delle tariffe, mentre al comma 4 viene stabilito che gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, devono fissare “le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del « price cap », da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo” sulla base di criteri individuati nello stesso comma.

Nei successivi articoli 27, 28 e 29 vengono invece rispettivamente regolate le “Vicende del rapporto” la “Vigilanza e controlli sulla gestione” e gli eventuali “Rimedi non giurisdizionali”.

Interessante novità riguarda l’introduzione, nel testo dell’art. 30, di verifiche periodiche da parte degli enti locali sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali nei rispettivi territori.

Detta verifica viene effettuata da “comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti” a mezzo di apposite ricognizioni. Queste sono volte a rilevare “per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti” (così al comma 1 dell’art. 30). La ricognizione forma oggetto di “un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno”. La prima ricognizione deve essere effettuata “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore” del decreto.

L’ultimo articolo del titolo V, l’art. 31, ha ad oggetto ulteriori disposizioni sulla trasparenza nei servizi pubblici locali che si sostanziano nell’obbligo di pubblicazione, da parte dell’ente affidante di tutta una serie di atti contenuti nel comma 1 dell’articolo, sul proprio sito istituzionale; segue la comunicazione all’ANAC, la quale, a sua volta, deve pubblicare questi stessi atti sulla “piattaforma unica della trasparenza” dalla stessa gestita.

Pietro De Sio

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