Danno d’immagine e giurisdizione del g.a.

Il ricorrente in primo grado, gestore di un servizio comunale, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio un provvedimento il quale, nel motivare la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione di un comune, aveva attribuito al medesimo forme di contatto con la criminalità organizzata.

Il Consiglio di Stato, sulla base del criterio del petitum sostanziale, ha precisato che la domanda del ricorrente consisteva nella richiesta di accertamento dell’illegittimità del provvedimento nella parte di interesse cioè laddove conteneva espressioni lesive della sua immagine.

La sentenza, ai sensi dell’art. 7 del c.p.a., ha ravvisato che il danno all’immagine lamentato è conseguenza diretta del provvedimento adottato dall’amministrazione nella parte in cui conteneva le affermazioni reputate lesive della propria immagine.

In contrario a quanto osservato dal primo giudice, ha escluso, quindi, che nella fattispecie si versasse in un’ipotesi di danno direttamente collegato ad un mero comportamento materiale della P.A. “unica fattispecie nella quale la Corte costituzionale ha ritenuto la conformità a Costituzione della regola di riparto che devolve al giudice ordinario la relativa controversia (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 20 del 2021)”.

Secondo la sentenza, la posizione giuridica vantata dal privato, lesa dal potere autoritativo dell’amministrazione esercitato con l’adozione del provvedimento impugnato, è da qualificare come di interesse legittimo e come tale la domanda risarcitoria conseguenziale è devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

Da qui l’annullamento della sentenza ed il rinvio della causa al primo giudice.

Jacopo Asaro

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